8 Marzo 2017
Scambio di manodopera: Coldiretti spiega come

L’agricoltura si differenzia dagli altri settori produttivi per molte particolarità che hanno notevoli riflessi in materia previdenziale e di lavoro. Un esempio di questa differenziazione è la possibilità per i piccoli imprenditori agricoli di scambiarsi reciprocamente manodopera e servizi; tale istituto, regolamentato dall’articolo2139 del codice civile, è utilizzato molto spesso in agricoltura per far fronte a picchi di lavoro relativi a particolari lavorazioni (vendemmia, mietitura, trebbiatura, raccolta in genere).

Lo scambio di manodopera

Lo scambio di manodopera e di servizi è un istituto regolamentato dall’articolo 2139, cod. civ. il quale prevede che “tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi”.

Ai sensi del codice civile, lo scambio di manodopera non costituisce un rapporto di lavoro subordinato, bensì un rapporto esclusivamente contrattuale in forza del quale una parte fornisce lavoro/mezzi a un’altra parte, creando in favore di quest’ultima un diritto alla restituzione della prestazione fornita, in tempi e modalità concordate tra i contraenti, senza alcun compenso o corrispettivo di denaro.

Tale istituto è valido esclusivamente nel settore agricolo, in quanto si adatta alle esigenze di piccoli imprenditori di collaborare reciprocamente nell’esecuzione di fasi lavorative ricorrenti o stagionali, quali ad esempio la semina o la vendemmia; lo scambio può avvenire sia relativamente alla mera manodopera sia l’utilizzo di mezzi meccanici.
Possono porre in essere uno scambio di manodopera esclusivamente i piccoli imprenditori agricoli, che ai sensi dell’articolo 2083 del codice civile sono da intendersi:
− i coltivatori diretti, ovvero soggetti che si dedicano direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi, in qualità di proprietari, affittuari, usufruttuari, all’allevamento e attività connesse (articolo 2, L. 1047/1957);
− coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia.
È considerato piccolo imprenditore colui che esercita in modo abituale un’attività organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi, in cui il lavoro proprio e quello dei componenti della famiglia risulta preponderante sul capitale investito e sugli altri fattori produttivi, compreso il lavoro prestato da terzi.
Per quanto riguarda gli “usi” citati dal codice civile nella definizione di scambio di manodopera, è necessario fare riferimento alle raccolte degli usi depositate presso le locali CCIAA.

I requisiti

L’Inps, con la circolare n. 126/2009, ha chiarito che è configurabile uno scambio di manodopera qualora si realizzi:
− tra soggetti aventi entrambi la qualifica di coltivatori diretti;
− tra coltivatore diretto e/o gli eventuali appartenenti ai rispetti nuclei familiari, se iscritti alla relativa gestione previdenziale;
− senza un corrispettivo in denaro o natura;
− senza che sia effettuato un calcolo di equivalenza né quantitativa, né qualitativa tra le prestazioni ricevute e quelle offerte;
− con prestazioni aventi per oggetto esclusivo attività di natura agricola.

Temporaneità della prestazione

Uno dei requisiti a fondamento dello scambio di manodopera è la temporaneità legata all’esigenza di ricevere da una delle parti la prestazione lavorativa.
Il Legislatore ha introdotto l’istituto dello scambio di manodopera per rendere più semplice e flessibile la gestione dello scambio di prestazioni tra piccoli imprenditori agricoli in situazioni di picchi di lavoro da eseguire in breve lasso di tempo (mietitura, vendemmia, raccolta frutti) che richiedono un apporto lavorativo superiore a quello di cui dispone normalmente il coltivatore.
Tali particolarità giustificano nel settore agricolo la deroga alle norme sul collocamento che imporrebbero l’obbligo di assumere il “vicino”
Altro carattere fondamentale per configurare uno scambio di manodopera è la reciprocità delle prestazioni offerte dalle parti.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5055/2008 ha affermato che il requisito della reciprocità si realizza quando un coltivatore diretto svolge la sua attività sul fondo di un altro coltivatore, gratuitamente ma con l’impegno allo scambio delle prestazioni.
In aggiunta la Corte di Cassazione si è pronunciata precisando che l’attività lavorativa di ritorno deve ricollegarsi a quella svolta normalmente sul proprio fondo e non è ammesso che lo scambio avvenga tra prestazioni agricole di diverso genere.
Il carattere della reciprocità della prestazioni comporta conseguenze anche sotto il piano previdenziale e assicurativo: non essendoci rapporto di lavoro subordinato nello scambio di prestazioni, ciascuno dei piccoli imprenditori resta tutelato nella propria assicurazione, in quanto l’attività prestata nel fondo vicino costituisce un’integrazione dell’attività prestata nella propria azienda.

Nell’ambito di uno scambio di manodopera ex articolo 2139, cod. civ., l’infortunio che coinvolge il coltivatore diretto mentre lavora nel fondo altrui è indennizzabile negli stessi limiti dell’infortunio subito dallo stesso soggetto in occasione del lavoro svolto nel proprio fondo o nella propria azienda.
Nel caso in cui l’infortunio avvenga mediante l’utilizzo di attrezzature meccaniche, in sede di denuncia, occorre distinguere se i mezzi sono del prestatore di lavoro infortunato o del beneficiario dello scambio di manodopera.

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