La detenzione di uno o più apparecchi atti alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt. 21/12/1944 n.458 prevede invece la sottoscrizione e il pagamento di canoni speciali.
Per questi soggetti la normativa anche per il 2016 resta invariata.
Il Canone speciale deve essere pagato annualmente, semestralmente o trimestralmente nei termini di legge (31 gennaio per il pagamento annuale; 31 gennaio e 31 luglio per i pagamenti semestrali; 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre per le rate trimestrali) e, in mancanza di regolare disdetta, è tacitamente rinnovato. D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542
Il rinnovo può essere effettuato nei seguenti modi:
- presso qualsiasi Ufficio Postale sul bollettino di c/c postale 2105 inviato dalla RAI o, in mancanza, richiesto alla sede regionale della RAI competente per territorio;
- tramite domiciliazione bancaria precedentemente disposta su moduli inviati dalla RAI (l'addebito del canone è previsto solo in forma annuale).
Per informazioni è possibile rivolgersi a Coldiretti Mantova (Martina Fusari, tel. 0376 375421)
20 Gennaio 2016
Rai: per gli agriturismi rimane il canone speciale