18 Gennaio 2012
Direttiva Nitrati: istruzioni per l’uso

Dal 1 gennaio 2012, è in vigore la deroga all'applicazione della Direttiva Nitrati (91/676/CEE) concessa dalla Commissione Europea alle Regioni  Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto.
La novità principale è l'innalzamento del limite massimo di azoto spandibile nelle Zone Vulnerabili ai nitrati, che passa da 170 kg per ettaro all'anno (come previsto dalla normativa) ai 250 Kg per ettaro da effluenti bovini e da effluenti suini della nuova proposta.
La deroga è valida fino al 31 dicembre 2015: le aziende che vogliono beneficiarne devono presentare richiesta alle autorità competenti entro il 15 febbraio di ogni anno, secondo le modalità stabilite e sono inoltre tenute all’osservanza di una serie di impegni stabiliti secondo le disposizioni che disciplinano il trattamento e l’applicazione di effluenti di allevamento e altri fertilizzanti nonché quelli relativi alla gestione dei terreni.
Di seguito riassumiamo le condizioni necessarie:
1. La superficie dell’azienda agricola deve essere coltivata per almeno il 70% a colture con stagioni di crescita prolungata e con grado elevato di assorbimento di azoto (prati, mais tardivo, mais o sorgo seguiti da erbaio invernale e cereali vernini seguiti da erbaio estivo);
2. I prati temporanei devono essere arati in primavera;
3. I prati temporanei e permanenti devono comprendere al massimo il 50% di leguminose o di altre colture in grado di fissare l’azoto atmosferico;
4. Il mais a maturazione tardiva deve essere raccolto interamente (stocco compreso);
5. L’erbaio invernale, quale loglio, orzo, triticale o segale, deve essere seminato entro due settimane dal raccolto del mais o del sorgo e deve essere raccolto non prima di due settimane dalla semina del mais o del sorgo;
6. L’erbaio estivo, quale mais, sorgo, setaria o panico, deve essere seminato entro due settimane dal raccolto dei cereali vernini e deve essere raccolto non prima di due settimane dalla semina dei cereali vernini;
7. Una coltura a elevato grado di assorbimento di azoto deve essere seminata entro due settimane dall’aratura della superficie prativa e i fertilizzanti non possono essere applicati nell’anno di aratura dei prati permanenti.
Le aziende agricole con suini dovranno procedere al “trattamento dell’effluente”, ossia dovranno separare l'effluente suino in due frazioni, una solida e l’altra liquida, necessario per aggiustare il rapporto azoto/fosforo dei liquami da applicare sui terreni aziendali.
Una volta “ammessi in deroga” gli allevatori di suini dovranno fornire ogni anno alle autorità competenti le seguenti informazioni:
         a)       Tipo di trattamento dell’effluente;
         b)       Capacità, efficienza e principali caratteristiche dell’impianto di trattamento;
         c)       Quantitativo di effluente di allevamento inviato al trattamento;
d)     Quantitativo, composizione (con l’indicazione del contenuto di azoto e fosforo) e    destinazione sia della frazione solida che dell’ ”effluente trattato”, ossia la            frazione liquida derivante dal trattamento con un rapporto azoto/fosfato        (N/P2O5) almeno pari a 2,5;
         e)       Stima delle perdite gassose durante il trattamento.
La frazione solida deve essere stabilizzata, mediante lo stoccaggio in cumuli, per ridurne gli odori e le altre emissioni. Il prodotto risultante non deve essere applicato nelle aziende agricole beneficiarie della deroga: è pertanto necessario trasferire il materiale solido sui terreni di un’altra azienda. Le autorità competenti incoraggeranno l’uso della frazione solida su suoli a basso contenuto di sostanza organica indicati in apposite mappe elaborate a livello regionale.
Il quantitativo di “effluente trattato” (la frazione liquida) applicato ogni anno nelle aziende beneficiarie della deroga, non deve superare i 250 kg di azoto per ettaro all’anno. Ciò dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni che sono sintetizzate nel seguito:
A) L’apporto complessivo di azoto e fosforo non deve superare la domanda di nutrienti prevedibile per la coltura e deve tenere conto dell’apporto di azoto e fosforo del suolo. Le aziende agricole in deroga non devono applicare fosforo sotto forma di fertilizzanti chimici;
B) ciascuna azienda redige un Piano di fertilizzazione (il cui contenuto è indicato nel dettaglio dall’art. 6 della Decisione comunitaria), specificando l’avvicendamento colturale e le applicazioni di effluente di allevamento e di fertilizzanti minerali.
C) L’azienda tiene un Registro delle applicazioni di fertilizzanti su ciascuna parcella di terreno (quantitativi, tempi di applicazione degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti chimici);
D) Conservazione in azienda dell’autorizzazione al prelievo idrico o del contratto per l’uso delle acque o la mappa che indica che l’azienda è situata in una zona dove le acque sotterranee sono a contatto con la falda ipodermica;
E) Conservazione in azienda dei risultati delle analisi relative al contenuto di azoto e fosforo nel suolo. Il campionamento e l’analisi di fosforo e azoto deve essere fatta entro il 1° giugno e almeno una volta ogni quattro anni per ogni area dell’azienda agricola omogenea dal punto di vista pedologico e dell’avvicendamento colturale (almeno un’analisi ogni 5 ettari di suolo agricolo);
F) Gli effluenti applicati presso le aziende beneficiarie di una deroga devono avere un’efficienza di utilizzo dell’azoto non inferiore al 65% per i liquami e al 50% per l’effluente solido.
G) Presso l’azienda beneficiaria della deroga, gli effluenti di allevamento e i fertilizzanti chimici non possono essere applicati dopo il 1° novembre;
H) Almeno due terzi del quantitativo di azoto da effluente zootecnico sono applicati entro il 30 giugno di ogni anno. A tal fine le aziende beneficiarie della deroga devono disporre di un’adeguata capacità di stoccaggio per gli effluenti (i 180 giorni previsti per legge per i suini sono sufficienti);
I) L’effluente liquido è applicato mediante tecniche atte a contenere le emissioni in atmosfera. L’effluente solido è interrato entro 24 ore;
J) L’utilizzo di effluenti trattati con rimozione dell’azoto (cioè l’effluente trattato con un contenuto di azoto inferiore al 30% rispetto al contenuto di azoto dell’effluente suino non trattato) è consentito solo su suoli non salini o a bassa salinità. A tal fine gli agricoltori che li intendano applicare devono misurare ogni 4 anni la conducibilità elettrica sulle parcelle destinatarie e allegano i risultati delle misurazioni alla domanda di deroga.
Per quanto attiene al trasporto dell’effluente zootecnico da e verso le aziende agricole in deroga, la Decisione comunitaria precisa che esso deve essere registrato mediante sistemi di posizionamento geografico (obbligatoria per trasporti superiori a 30 km) o per mezzo di documenti di accompagnamento in cui si precisano il luogo di origine e la destinazione. Il carico deve essere accompagnato da un documento in cui si indica il quantitativo di effluente trasportato, nonché il relativo contenuto di azoto e fosforo certificato da analisi eseguite in laboratori riconosciuti. Saranno le autorità amministrative competenti ad assicurare l’operatività di queste disposizioni.

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