2 Dicembre 2016
Decreto flussi, Coldiretti Mantova spiega la nuova disciplina

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.262 del 9 novembre 2016  il decreto legislativo che recepisce la direttiva UE sulle nuove condizioni per l’ingresso e il soggiorno dei cittadini di Paesi extra UE per l’impiego di attività stagionali.

La nuova disciplina prevede condizioni di rilascio e revoca del nulla osta e del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari da impiegare in agricoltura e nel turismo; condizioni di favore e diritto di precedenza al reimpiego ai lavoratori che hanno già lavorato alle stesse condizioni in Italia.

La prima modifica riguarda il permesso di soggiorno pluriennale. La nuova disposizione prevede che
allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale, può essere rilasciato il permesso pluriennale attraverso il decreto flussi.
In caso di impieghi ripetitivi un permesso pluriennale di durata non superiore a tre anni , in pratica non è più necessario dimostrare di essere venuti in Italia almeno due anni di seguito, per prestare lavoro stagionale.
Questo permesso è soggetto a revoca immediata qualora lo straniero non si presenti all’ufficio di frontiera al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il rientro nel territorio nazionale.

Il permesso per lavoro stagionale

Il provvedimento prevede che i settori in cui può essere prestato dal cittadino extra UE il lavoro stagionale, sono unicamente il settore agricolo e il settore turistico/alberghiero.

Procedure e condizioni

Il datore di lavoro dei settori agricolo e turistico/alberghiero o le associazioni di categoria per conto dei loro associati devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l’immigrazione solo in modalità telematica.
Lo sportello unico per l’immigrazione, entro i successivi venti giorni, rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto.
In questo caso il silenzio, protratto oltre il termine, vale assenso nelle seguenti ipotesi:
-          Quando la richiesta riguarda uno straniero già autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
-          Qualora il lavoratore sia stato regolarmente assunto in passato dallo stesso datore di lavoro ed abbia rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno.
Per quanto riguarda l’alloggio, il nuovo art.24 prevede che se il datore di lavoro oltre a occupare lo straniero fornisce anche l’alloggio, deve esibire, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno un titolo atto a provare l’effettiva disponibilità dell’alloggio stesso (quali rogito o contratti di affitto) specificandone le condizioni e la sua idoneità abitativa.
Il canone di locazione deve essere congruo e comunque non superiore ad un terzo della retribuzione e non potrà essere decurtato da quest’ultima.

Come in precedenza, al termine dei 9 mesi, il cittadino straniero è tenuto a lasciare l’Italia e a rientrare nello Stato di provenienza, a meno che sia titolare di altro permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale.
L’ottenimento da parte dello straniero del permesso di soggiorno pluriennale è subordinato nei limiti delle quote di ingresso e alla richiesta avanzata telematicamente dal datore di lavoro del relativo nulla osta al lavoro pluriennale, che viene rilasciato dallo Sportello Unico per l’immigrazione, in caso di accertata sussistenza dei requisiti.
Una volta ottenuto il nulla osta, lo straniero potrà poi richiedere il rilascio del visto d’ingresso alla Rappresentanza diplomatica italiana.
Ottenuto il visto d’ingresso, lo straniero dovrà entro otto giorni dalla data di ingresso del territorio nazionale, recarsi presso lo sportello unico immigrazioni per sottoscrivere il contratto di soggiorno per motivi di lavoro.

In pratica con il permesso di soggiorno pluriennale lo straniero è tenuto solo a richiede ogni anno il visto di ingresso all’ambasciata  o al consolato italiano, esibendo la proposta di assunzione. Non deve più essere richiesto annualmente il nulla osta all’ingresso allo sportello Unico per l’immigrazione e il conseguente permesso di soggiorno alla Questura poiché ora, questi ultimi due adempimenti sono rilasciati una sola volta all’inizio del triennio.

Diritto di precedenza, revoche o mancano rinnovo

Il lavoratore stagionale, che sia già stato ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, qualora abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno, ha diritto di precedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro.
Il nulla osta al lavoro stagionale può essere rifiutato e, nel caso sia stato rilasciato, può essere revocato nei seguenti casi:
-          Quando il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare;
-          Qualora l’impresa sia stata liquidata per insolvenza o non sia stata svolta alcune attività economica;
-          Quando il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro odi impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
-          Se nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della richiesta di assunzione dello straniero, il datore di lavoro ha effettuato licenziamenti al fine di creare un posto vacante che lo stesso datore di lavoro cerca di coprire mediante la richiesta di assunzione.
Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato e, nel caso sia stato rilasciato, è revocato quando:
-          Mancano o vengono a mancare i requisiti per l’ingresso e il soggiorno nel   territorio dello Stato;
-          È stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;
-          Risulta che lo straniero non soddisfa le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Coldiretti Mantova (Luca Beccari, tel. 0376/375330).

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