10 Dicembre 2014
ALLERGENI NEGLI ALIMENTI: NUOVE NORME PER L’ETICHETTATURA

Dal 13 dicembre 2014 sarà applicativo il Regolamento Europeo numero 1169 del 2011, che introduce nuove disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. Le nuove norme si applicano a tutti gli operatori alimentari: non riguardano quindi solo le attività di vendita diretta, ma dovranno essere rispettate anche dagli agriturismi. Il Regolamento impone l’obbligo di segnalare, attraverso comunicazione scritta, la presenza di allergeni negli alimenti venduti e/o somministrati. Questo per fornire informazioni chiare, precise e comprensibili al consumatore. Attenzione: le indicazioni non potranno essere comunicate solo su richiesta orale del consumatore e dovranno essere fornite prima del consumo dell’alimento stesso.
COSA DEVE FARE L’AGRITURISMO?
L’azienda agrituristica è tenuta ad indicare gli allergeni presenti nelle pietanze preparate e somministrate.
Le indicazioni riguardano anche le acque idonee al consumo umano non preconfezionate. In questo caso occorre riportare la dicitura “acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata (nel caso in cui è stata addizionata di anidride carbonica”
Le indicazioni sono obbligatorie quando nella fabbricazione di un alimento vengono utilizzate le sostanze indicate nell’elenco.
COME L’AGRITURISMO DEVE EVIDENZIARE GLI ALLERGENI?
1. Direttamente sul menu per ogni pietanza (sconsigliato anche per non allarmare i consumatori)
2. Su un libro/registro con le ricette e gli allergeni posto in un luogo ben visibile e facilmente raggiungibile così che il consumatore possa consultarlo anche senza il personale di sala. Possono essere elencati anche gli ingredienti dei singoli piatti senza però indicare le quantità.
3. Su una bacheca/lavagna (utilizzare pennarello indelebile)
4. Sul menu può essere indicato “Per la lista degli allergeni verificare sul registro/bacheca posto (indicare luogo dove viene messo es. all’ingresso della sala).
ECCEZIONE: Possono non essere indicati gli allergeni laddove sono menzionati nella denominazione di vendita. Ad Es. Torta di nocciole
QUALI SONO GLI ALLERGENI DA EVIDENZIARE AL CONSUMATORE?
1. Cerali contenente glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut e loro ceppi ibridati e prodotti derivati)
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei
3. Uova e prodotti a base di uova
4. Pesce e prodotti a base di pesce
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi
6. Soia e prodotti a base di soia
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
8. Frutta a guscio
9. Sedano e prodotti a base di sedano
10. Senape e prodotti a base di senape
11. Anidride solforosa e solfiti in concentrazione
12. Lupini e prodotti a base di lupini
13. Molluschi e prodotti a base di molluschi
Per eventuali eccezioni si rimanda alla lettura competa dell’allegato II del Reg. 1169/2011.
ADDITIVI ED ENZIMI ALIMENTARI
Additivi ed enzimi alimentari sono identificati da denominazione di categoria e quella specifica. Alcuni additivi ed enzimi alimentari possono essere anche allergeni.
Devono essere indicati con la funzione (es. acidificante), con il nome (es. acido citrico) nel caso con la sigla (E + numero).
Se non si è in grado di escludere la presenza di allergeni si deve utilizzare la dicitura “può contenere tracce di …” seguito da nome dell’allergene o “prodotto nello stabilimento che lavora….” Seguita dal nome dell’allergene.
È importante sottolineare che la normativa nazionale è in fase di sviluppo: ad oggi ci atteniamo a quanto viene stabilito dall’entrata in vigore del regolamento europeo che prevede la comunicazione di informazione scritta al consumatore.

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare la Segreteria di Terranostra / Campagna Amica – Valeria Vinciguerra cell. 3346695127.

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