Viene mantenuto l’obbligo di verifica annuale in base al Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza sul lavoro),art. 71, comma 11. Si ricorda che inizialmente va fatta la richiesta all’INAIL di messa in servizio della macchina operatrice e ogni anno verrà fatta verifica da parte dell’ASL o di ente terzo certificatore, nel nostro caso ECS.
ABILITAZIONE ALLA GUIDA DELLE MACCHINE AGRICOLE: l’attuazione della norma per la formazione professionale ai fini dell’abilitazione alla guida delle macchine agricole, definita nell’articolo 73 del decreto 81 del 2008, entrata in vigore il 13/03/2013, non è da considerarsi una patente di guida ma un corso di ABILITAZIONE PROFESSIONALE come ad esempio quello per guidare i muletti. Il termine per l’entrata in vigore di tale norma è stato prorogato per effetto del decreto legge 12 marzo 2013 al 22 marzo 2015. Non è richiesta nessuna abilitazione per i, titolari di azienda, collaboratori e dipendenti, che abbiano maturato un’esperienza di almeno due anni, riferibile ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni e dichiarino di avere le competenze necessarie all’utilizzo dei mezzi di cui a! l punto 1.1 dell’accordo del 22 febbraio 2012. Viene lasciato l’obbligo di aggiornamento da effettuarsi entro il 12 marzo 2017 (per chi ha maturato esperienza), o il 12 marzo 2015 per coloro che pur non potendo autocertificare l’esperienza pregressa, utilizzino anche occasionalmente e saltuariamente le macchine oggetto di discussione alla data del 12 marzo 2013.
REVISIONE MACCHINE AGRICOLE: con la modifica dell’articolo 111 del codice della strada, contenuta nel decreto milleproroghe (legge 150 del 2013 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2013) viene rinviata di 6 mesi l’adozione del decreto e di un anno l’inizio della revisione obbligatoria ovvero al 01/01/2015.
22 Gennaio 2014
INFORMATIVA SU MACCHINE AGRICOLE